Corte di Giustizia Ue : le commissioni interbancarie MasterCard vanno vietate.

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea conferma la sentenza del Tribunale dell’Unione e convalida la decisione della Commissione europea, risalente al 2007, con la quale erano state vietate le commissioni intebancarie multilaterali applicate da MasterCard. Queste erano state considerate infatti strumenti in grado di generare una restrizione della concorrenza sui prezzi, come aveva stabilito il Tribunale nel 2012. La vicenda risale al 2007, quando la Commissione europea ha dichiarato contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (CMI) applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte MasterCard. Le CMI corrispondono a una frazione del prezzo di una transazione effettuata mediante carta di pagamento, trattenuta dalla banca di emissione della carta, e il loro costo è imputato agli esercenti, all’interno dell’ambito più generale delle spese loro fatturate per l’utilizzo delle carte di pagamento dall’istituto finanziario che gestisce le loro transazioni.

La Commissione europea ha argomentato che tali commissioni finivano per fissare una soglia alle spese fatturate agli esercenti e costituivano, per questo motivo, una restrizione della concorrenza sui prezzi. Peraltro non era stato dimostrato che le CMI potessero generare incrementi di efficienza idonei a giustificare i loro effetti restrittivi sulla concorrenza. In base a queste conclusioni, la Commissione aveva ordinato a MasterCard e alle società che la rappresentavano (MasterCard Inc. e le sue controllate MasterCard Europe e MasterCard International Inc.) di porre fine all’infrazione abolendo formalmente le CMI entro sei mesi. Il ricorso di annullamento proposto da MasterCard è stato in seguito respinto dal Tribunale, che ha confermato la decisione della Commissione. MasterCard ha allora presentato impugnazione davanti alla Corte di Giustizia per avere l’annullamento della sentenza, ma la Corte oggi ha respinto l’impugnazione di MasterCard e ha confermato la sentenza del Tribunale. In relazione alla necessità delle commissioni per il sistema MasterCard, la Corte rileva che “le conseguenze negative sul funzionamento del sistema MasterCard in assenza di CMI non implicano, di per sé, che le CMI debbano essere considerate obiettivamente necessarie, poiché il Tribunale ha accertato, in maniera soddisfacente, che il sistema rimaneva in condizione di funzionare in assenza di tali commissioni”. La Corte si è inoltre pronunciata sugli effetti anticoncorrenziali attributi a tali commissioni e sull’analisi fatta nel 2012 dal Tribunale Ue: “Quanto alla valutazione degli effetti anticoncorrenziali delle CMI, la Corte ricorda che il Tribunale ha confermato l’ipotesi della Commissione secondo cui ad alcuni dei problemi generati dall’eliminazione delle CMI si potrebbe ovviare vietando le tariffazioni «ex post» (ossia vietando alle banche di emissione e di affiliazione di definire l’importo delle commissioni interbancarie dopo che un detentore di carta abbia effettuato un acquisto). In proposito – si legge in una nota – la Corte statuisce che il Tribunale, quando ha analizzato gli effetti delle CMI sulla concorrenza, avrebbe dovuto verificare se tale ipotesi si potesse realizzare con una modalità diversa da un intervento normativo.

La Corte dichiara tuttavia che tale errore di diritto non incide affatto sull’analisi degli effetti concorrenziali delle CMI svolta dal Tribunale né sul dispositivo della sentenza impugnata, dato che il Tribunale poteva comunque legittimamente fondarsi sull’ipotesi proposta dalla Commissione. Infatti, l’unica altra opzione disponibile in primo grado e idonea a consentire al sistema MasterCard di funzionare in assenza di CMI era effettivamente l’ipotesi di un sistema basato sul divieto di tariffazioni «ex post»”. Per la Corte, l’esame fatto dal Tribunale sugli effetti anticoncorrenziali delle commissioni è stato dettagliato. Conclusione: “Il Tribunale ha correttamente dichiarato che le CMI producevano effetti restrittivi sulla concorrenza”.

 

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