Anche Unirapida apre lo sportello VAE: Validazione della Esperienza Acquisita

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Anche Unirapida apre lo sportello VAE: Validazione della Esperienza Acquisita

Trasforma la tua esperienza professionale in Corso di Studi o di Alta Formazione Specialistica

La nostra Università si rivolge esclusivamente a chi possiede una pluriennale esperienza professionale inerente il corso di studio o di alta formazione prescelto e non desidera perdere ancora tempo, per valorizzare l’esperienza professionale acquisita nel corso della vita lavorativa e trasformarla in crediti utili per abbreviare il vostro percorso didattico-accademico.

UniRapida riconosce il vostro merito certificando le vostre conoscenze applicando il principio “premiale” della “lifelong learning ” adottato dall’Unesco: http://www.uil.unesco.org/…/recognition-validation-and-accr…;

Quindi la durata di un percorso accademico non è legata alla durata legale ma dipende esclusivamente dai crediti che lo studente DEVE acquisire o ha gia acquisito.

Nel caso del “lifelong learning” i crediti già acquisiti abbreviano in maniera del tutto legale la durata “normale” dei percorsi accademici

La VAE “VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE” [della legge Francese “LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale”] è la via per ottenere il riconoscimento dell’ esperienza maturata nel mondo del lavoro e trasformare l’esperienza in crediti formativi.

Tutti coloro che praticano una attività professionale da almeno 3 anni possono ottenere il titolo facendo riconoscere la loro esperienza professionale e le competenze acquisite. Per ciò devono depositare una domanda di ammissione alla VAE per la convalida delle competenze acquisite. La VAE tiene conto delle competenze professionali sviluppate nelle attività salariate, non salariate e volontarie, in relazione con il contenuto del titolo.

La convalida dell’esperienza è una facoltà e non costituisce un obbligo.

Si fa su richiesta della persona.

Sono previste delle clausole rigidissime di riservatezza sulla confidenzialità delle informazioni comunicate nella domanda ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali.

CHI PUÒ OTTENERE IL TITOLO CON LA VAE?

Coloro che hanno un’esperienza professionale di minimo tre anni possono ottenere la convalida dell’esperienza acquisita.

Possono presentarsi:

• I disoccupati, occupati adulti, con un’esperienza di lavoro, ma senza qualifica professionale o con una qualifica inadatta all’offerta del mercato del lavoro.

• I giovani senza qualifica professionale ma che hanno un’esperienza professionale.

• I salariati del privato con “Contratto di lavoro con durata indeterminata, contratto con durata determinata, interinale, … che giustificano un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.

• I non salariati: professione liberale, artigiani, commercianti, imprenditori, manager ecc… che possono giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare del corso di studi o di alta formazione prescelta.

• I volontari che hanno un’esperienza associativa e che possono giustificare un’esperienza professionale nel campo disciplinare della facoltà prescelta.

DI QUALE ESPERIENZA SI TIENE CONTO?

L’esperienza di cui si tiene conto per la VAE deve essere di 3 anni minimo.

Questi tre anni di esperienza sono giustificati da un’attività salariata, non salariata o volontaria, esercitata con continuità oppure no (interim) in Italia e/o all’estero, a tempo pieno o part-time, in relazione con il corso di formazione o di studi a cui si intende iscriversi.

Qualunque sia la posizione del richiedente, saranno esclusi dal calcolo dell’esperienza utile i periodi di formazione iniziale o continua e gli stage in ambito professionale effettuati per la preparazione di un altro diploma o titolo.

Spetta al Nucleo di valutazione valutare il carattere professionale delle competenze.

Per valutare le competenze del candidato, la commissione tiene conto anche degli studi universitari compiuti anche se parziali.

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI VAE?

Il principio di convalida consiste nel valutare le competenze acquisite dal candidato attraverso la sua esperienza professionale e confrontarle alle esigenze del piano di studi del corso di studio o di formazione specialistica prescelto.

Ci sono 2 tappe principali e successive nella procedura di Convalida dell’esperienza acquisita:

1. L’ammissibilità della domanda: le domande possono essere fatte in qualsiasi momento dell’anno, esclusivamente online. Il candidato che desidera convalidare le sue competenze deve innanzitutto ottenere l’ammissibilità della sua domanda.

Per questo deve imperativamente inoltrare una domanda di ammissione online, in qualsiasi momento dell’anno, su info@unirapida.it;

2. La valutazione vera e propria delle competenze e l’eventuale formazione complementare;

La valutazione dell’esperienza personale e professionale del candidato permette:

• Sia di ottenere l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi del corso di studio o di formazione specialistica: se le competenze valutate dalla commissione Nucleo VAE corrispondono alla totalità delle competenze del rispettivo corso di studio o di formazione specialistica. In questo caso, e senza superare esami di profitto, il candidato dovrà iscriversi per ottenere automaticamente, con decisione della commissione, l’ammissione direttamente alla preparazione della tesi.

• Sia di ottenere l’esenzione parziale da alcuni esami di profitto nell’attesa di una formazione complementare: se la commissione VAE ritiene che le competenze valutate non coprono tutti i campi del corso di studio o di formazione specialistica, ma soltanto alcune parti. In questo caso, la commissione si pronuncia sulle competenze che, nell’arco di 3 anni dalla notifica della sua decisione, per corso di studio o di formazione specialistica triennale e di 2 anni per il master o di 1 anno per il corso di perfezzionamento devono essere oggetto di formazione e valutazione complementari necessarie all’ottenimento del titolo. Il candidato dove quindi iscriversi e seguire i moduli di formazione necessari superando i relativi esami di profitto.

QUANDO E COME SI FA LA VALUTAZIONE?

Le seguenti modalità sono messe in atto per effettuare, in qualsiasi momento dell’anno, la valutazione del candidato in funzione del profilo e dei documenti forniti. Non c’è quindi un periodo particolare per questa valutazione che si effettua caso per caso secondo un planning adattato al candidato:

• In tutti i casi, viene effettuata una valutazione sul dossier. Il dossier si compone di tre parti: una presentazione personale, una descrizione degli impieghi svolti – funzioni esercitate, incarichi realizzati, gli attestati o i giustificativi. Il candidato dovrà mettere in risalto le specificità dell’attività, e il contesto lavorativo. I dispositivi accademici di valutazione possono accompagnare il candidato nel suo percorso di convalida. Su richiesta del candidato o della commissione di VAE possono essere organizzati degli incontri per esplicitare o fornire maggiori informazioni.

La valutazione è sempre effettuata dal Nucleo di valutazione VAE di la cui composizione e designazione sono fissate dal regolamento del titolo.

Il giudizio è insindacabile.

Direttive sulla validazione delle esperienze acquisite (VAE)

Art. 1 Le presenti direttive stabiliscono le condizioni quadro per la procedura VAE.

Art. 2 L’ammissione alla procedura VAE si svolge in maniera volontaria.

Art. 3 I candidati ad una procedura VAE devono possedere le seguenti condizioni cumulative:

• essere in possesso di un diploma di scuola superiore;

• dimostrare una esperienza professionale nei campi disciplinari analoghi a quelli concernente il corso di laurea prescelto di al minimo 3 anni;

• età minima 23 anni al momento della domanda VAE;

Art. 4 Il candidato alla procedura VAE puo’ depositare una sola domanda di procedura VAE alla volta per anno accademico, relativamente al corso di studio o di formazione specialistica.

Art. 5 La presentazione e l’ammissione alla procedura VAE è gratuita; Mentre la certificazione VAE per l’accesso al corso di studio o di formazione specialistica è a titolo oneroso.

Art. 6 E’ considerato ufficialmente candidato VAE il candidato che soddisfa le condizioni di ammissione e che riceve la valutazione ufficiale VAE.

Art. 7 Il dossier VAE precisa:

• il sapere fare (esperienza acquisita passata ed attuale);

• giustifica esplicitamente le competenze acquisite dal candidato;

Art. 8 Il nucleo di valutazione VAE è composto da almeno 3 membri ( 2 appartenenti al corpo insegnanti del corso di studio o di formazione specialistica afferente ed 1 esterno all’Ateneo). Il membro esterno deve appartenere al mondo professionale esercitante una attività principale afferente a quella concernente la valutazione e competente per valutare il candidato e comunque avere un ruolo dirigenziale riconosciuto e certificato.

Art. 9 Il nucleo VAE valuta la domanda sulla base del dossier ( curriculum vitae e studiorum del candidato accompagnato dai relativi documenti ) presentato dal candidato. Esso determina le conoscenze, competenze e attitudini acquisite dal candidato in relazione al corso di studi prescelto. Esso determina in numero dei crediti riconosciuti nel quadro della procedura VAE equivalenti, con riguardo a quelli del corso di studi prescelto. Esso raccomanda, se del caso, un piano di formazione complementare in funzione della competenze da acquisire dal candidato in relazione al corso di studi prescelto.

Art. 10 Le esperienze acquisite e riconosciute danno diritto ai crediti ECTS (sistema europeo dei crediti, 1 credito = 25 ore di attività dimostrabile e certificata). I crediti riconosciuti hanno un limite massimo di 170 ECTS per il percorso di studio o di formazione specialistica.

Art. 11 Il nucleo VAE si pronuncia sulla domanda del candidato, trasmette al Rettore ed al Direttore Generale dell’Ateneo la sua decisione motivata che la trasmette al candidato. La decisione (valutazione dei crediti) indica il numero dei crediti riconosciuti ed il percorso individuale di studi. In caso di rifiuto della domanda di un candidato una nuova domanda di procedura VAE puo’ essere riproposta dallo stesso candidato per il medesimo corso di studi non prima di 6 mesi da quella precedente.

Art. 12 L’immatricolazione al corso di studi prescelto deve avvenire al piu tardi entro 1 mese dal ricevimento della valutazione VAE da parte del candidato, trascorso tale termine il candidato deve richiedere un aggiornamento della procedura VAE con una nuova valutazione o una integrazione della precedente, se necessaria.

Art. 13 In caso di frode durante la procedura VAE, la decisione di interrompere ed annullare la procedura è presa dal Rettore dell’Ateneo UniRapida. Essa annulla tutte le decisioni precedenti concernenti quel candidato.

Art. 14 Le presenti direttive entrano in vigore il 1 Marzo 2017. Esse sono state adottate e decise insieme al Rettore prof. dr.Giovanna Ruggeri anche dai soci fondatori dott.essa Carmela Vadalà e dalla dott.essa Manuela Biondo.

Prof. Dr.essa Giovanna Ruggeri

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